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Adempimenti Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

Il D.LGS n. 55 del 3 aprile 2013:
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097)  (GU n.118 del 22-5-2013)” prevede che a partire dal 6 giugno 2014 le fatture emesse nei confronti degli enti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuate in formato elettronico.

A tale provvedimento sono interessati tutti gli affiliati che attualmente hanno rapporti (fatturano) con la pubblica amministrazione.

Quindi, a partire dal 6 Giugno 2014 e inizialmente per alcuni uffici, progressivamente per tutti gli atri, le fatture tradizionali non saranno più accettate e dovranno essere sostituite da un file in formato elettronico firmato digitalmente che verrà inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o intermediario, a un sistema di interscambio con la pubblica amministrazione, vedi figura seguente:

Quindi a partire dal 6 giugno 2014 la P.A. può ricevere solo fatture elettroniche.
Le fatture che vengono inviate alla P.A. che non risultano nel formato prestabilito non vengono pagate.

In base al  DM n. 55/2013 le scadenze che coinvolgono i vari settori della PA sono:
6 giugno 2014
per le Amministrazioni Centrali “principali” (Ministeri ed Agenzie Fiscali) e per gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza, come individuati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT (l'ultimo elenco pubblicato in G.U. n. 227 del 28.9.2012);
31 marzo 2015
per tutte le altre pubbliche amministrazioni (incluse quelle autonome) assoggettate all'obbligo di ricezione delle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 209 della L. n. 244/2007, ivi comprese le amministrazioni locali.

Che cosa è una fattura PA?
È un documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale che contiene il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA) (art.21 DPR n. 633/1972)

Quali informazioni obbligatorie deve contenere una Fattura PA?

  • Informazioni fiscali obbligatorie
    • Art. 21, 2° comma del DPR n. 633/1972
  • Cedente/prestatore
    • dati ANAGRAFICI
    • dati SEDE / dati STABILE ORGANIZZAZIONE
    • dati ISCRIZIONE REA
  • Rappresentante fiscale del cedente/prestatore
    • Dati ANAGRAFICI
  • Cessionario/committente
    • dati ANAGRAFICI
    • dati SEDE o dell’UBICAZIONE DELL’UTENZA
  • Soggetto compilatore
    • In caso di documenti compilati da un soggetto diverso dal cedente/prestatore si inserisce un apposito codice
  • Dati generali
    • dati GENERALI DOCUMENTO (tipo documento: fattura, nota credito, ecc.; data fattura; numero; ritenuta ed importo; causale pagamento; aliquota IVA, ecc.).
    • dati DDT se presente documento di trasporto collegato alla fattura
  • Beni/servizi
    • tipo CESSIONE/PRESTAZIONE
    • DESCRIZIONE / QUANTITÀ  / PREZZO UNITARIO, ECC.

Della PA cosa dobbiamo conoscere ed indicare?
Il codice IPA, ossia il codice identificativo  univoco assegnato a ciascuna Pubblica Amministrazione.

Queste informazioni, come anche quella relativa alla data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo si possono recuperare dal sito www.indicepa.gov.it

In base alla fornitura nella Fattura PA sono obbligatori anche i codici:

  • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136: tra le esclusioni rientrano, quindi, quelle fatture emesse a seguito di un'operazione che non risulta qualificata come appalto;
  • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La Fattura PA deve essere trasmessa allo SdI e non direttamente alla PA !!

Che cosa è lo SdI?
Lo SdI è un sistema informatico gestito da SOGEI in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie;
  • Inviare notifiche

Come si trasmette la Fattura PA?
Possono essere utilizzati i seguenti canali:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC)
  • Invio via web
  • Servizio SDICoop – Trasmissione
  • Servizio SDIFTP
  • Servizio SPCoop - Trasmissione

Per il canale Posta elettronica Certificata (PEC) non occorre alcun accreditamento da parte del fornitore, operazione invece richiesta per tutti gli altri.
Si presuppone, nel caso in cui il fornitore sia una piccola impresa, che il canale più usato sia quello relativo alla PEC.

L'invio tramite PEC è, inoltre, l'unico metodo supportato, al momento, dai gestionali Buffetti.

Non esitate a contattarci per eventuali dubbi o richieste.

Siamo a vostra completa disposizione per ogni dubbio/domanda e per un preventivo personalizzato

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